sabato 18 ottobre 2025

Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil sanzionate per intesa restrittiva della concorrenza

Fonte: AGCM
26 settembre 2025
Dall’istruttoria, avviata grazie a un whistleblower, è emerso che i principali operatori petroliferi si sono coordinati per determinare il valore della componente bio inserita nel prezzo del carburante.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria nei confronti di Eni, Esso, Ip, Iplom, Q8, Saras e Tamoil (per quest’ultima anche con riferimento alle condotte di Repsol, ora da essa acquisita), le più importanti compagnie petrolifere operanti in Italia. L’Autorità ha accertato un’intesa restrittiva della concorrenza nella vendita del carburante per autotrazione per tutte le parti, fatta eccezione per Iplom e Repsol. Per questo motivo ha sanzionato le società per un totale complessivo di 936.659.087 euro. In dettaglio ha sanzionato Eni per 336.214.660 euro, Esso per 129.363.561 euro, Ip per 163.669.804 euro, Q8 per 172.592.363 euro, Saras per 43.788.944 euro e Tamoil per 91.029.755 euro.

venerdì 17 ottobre 2025

Beffa buoni fruttiferi: rimborsi sbagliati e soldi chiesti indietro ai risparmiatori

Fonte: Il Fatto Quotidiano
18 agosto 2025

 Migliaia di risparmiatori che avevano un buono fruttifero, già rimborsato, hanno ricevuto una raccomandata da BancoPosta in pratica di questo tenore: “Vi abbiamo accreditato troppi soldi. Ora preleveremo la differenza dal vostro conto”. A uno che aveva investito 10 mila euro nel marzo 2015 in buoni indicizzati all’inflazione del tipo J47 erano arrivati dopo 10 anni 14.270 euro anziché 12.038, come avrebbe dovuto essere in base al regolamento. 

Da tutti i documenti inviati dai risparmiatori e che Il Fatto ha visionato appare indubbio che si è trattato solo di un errore, che comunque ammettono sia le Poste che la società emittente. 

È scontata anche la buona fede: una banca o altro soggetto che vuole imbrogliare i clienti non gli versa più soldi, ma meno di quanti dovuti. In effetti qualcuno bravo a fare i conti, come un ingegnere di Villar Dora (Torino), mi ha segnalato che l’accredito gli era parso troppo alto. Corrispondeva a un rendimento del 43% circa nei dieci anni passati, di cui solo il 2022 con un’inflazione elevata. 

lunedì 13 ottobre 2025

Scam: difendersi da una truffa digitale

La truffa digitale è un argomento sempre attuale anche alla luce degli ultimi eventi accaduti la scorsa estate, caratterizzata da ripetute denunce ricevute dalla Polizia postale dai consumatori. 

Purtroppo, ognuno di noi è sottoposto al rischio di ricevere un del tipo "Il tuo conto verrà chiuso tra 24 ore se non confermi i dati", oppure una chiamata dove ci viene promesso un guadagno stratosferico con un investimento minimo. Benvenuto nel mondo delle truffe moderne!

Di recente, inoltre, sono di moda le truffe attraverso whatsapp o instragram, ove il contatto è più "leggero" ed il truffatore riesce a celarsi con maggior facilità.

Quali sono i trucchi più in voga?
Non è una lista esaustiva, ma vi proponiamo i tipi di truffe on line più sviluppate nel 2025.

a.- La trappola dell'urgenza
Il sistema di truffa più diffuso si fonda sul creare panico nella vittima. 

Il truffatore lancia messaggi  del tipo "ULTIMO GIORNO!", "AGISCI SUBITO!" o "Il tuo account sarà bloccato tra 1 ora!".

E' evidente che il fine di questi messaggi è quello di creare senso di panico e fretta nella vittima, il cui cervello va in "modalità emergenza" e agisce per la tutela della posizione personale senza pensare che potrebbe trattarsi di una truffa.

                                                            REGOLA D'ORO
                                Se qualcuno ti mette fretta, è già un pessimo segno.
                              Le aziende serie ti danno sempre tempo per riflettere.


b.- Le offerte da sogno (che si trasformano in incubi)

In molti casi, il consumatore riceve un messaggio, anche via mail, ove viene prospettata una occasione unica del tipo "raddoppia i tuoi soldi in una settimana!" o "ultima chiamata per un nuovo modello di cellulare a soli 50 euro!". 

E' il classico caso di "troppo bello perché sia vero" ed infatti è probabile che si tratti di una fregatura. 

I truffatori puntano sulla nostra voglia di fare affari d'oro, ma ricorda: i miracoli economici non esistono (e se esistessero, non te li proporrebbe uno sconosciuto per messaggio).

In questi casi, occorre verificare se il venditore è un soggetto giuridico serio ed esistente, circostanza che potete verificare con una ricerca on line (qui un approfondimento).

Fatevi, inoltre, inviare i documenti contrattuali e verificare, attraverso un legale, se si tratta di una proposta seria e meritevole di attenzione.


                                                               REGOLA D'ORO
Quando ti propongono una offerta troppo vantaggiosa, rifletti prima di accettare
             Fatti inviare i documenti contrattuali e verifica la serietà del venditore

c. Fame di dati personali

Ricordatevi che: nessuna banca, operatore telefonico o ente pubblico ti chiederà mai password, PIN o codici via email o SMS. 

Mai. Se succede, è una truffa al 100%.

Questa regola vale anche nel caso di chiamate improvvise: "Sono di Poste Italiane, mi conferma il suo codice carta?". No, non sei di Poste Italiane, sei un truffatore!

I Dettagli che Tradiscono

I criminali spesso si tradiscono da soli:

  • Email da indirizzi strani: bancaonline@email.it invece del dominio della banca
  • Errori di italiano: "La sua carta è stata bloccata per motivi di sicurezza"
  • Loghi sgranati: se il logo della banca sembra fatto con Paint, non è la banca

Vi forniamo alcune informazioni/suggerimenti

Regola #1: Dubbio Prima, Verifiche Dopo

Non importa quanto sembri convincente il messaggio, la prima cosa che devi fare è chiamare la tua filiale o scrivere alla tua banca per avere un chiarimento.

Regola #2: Link? No grazie

Se il messaggio rimanda ad un link, questo è un segnale che si tratta di una truffa. Non cliccare mai su link di email o SMS sospetti. 

È come aprire la porta di casa a uno sconosciuto incappucciato. Se devi verificare qualcosa, vai direttamente sul sito ufficiale digitando l'indirizzo nella barra del browser.

Regola #3: Tecnologia aggiornata = scudo attivo

Tieni sempre aggiornati smartphone, computer e app. Quegli aggiornamenti noiosi che rimandiamo sempre? Sono pieni di patch di sicurezza che ti proteggono dalle ultime minacce.

Regola #4: Bodyguard digitale

Un buon antivirus è come avere un bodyguard che lavora 24/7. Non ti costerà una fortuna, ma ti può risparmiare un disastro. E ricordati di aggiornarlo con regolarità!

Regola #5: Passa parola (radio scarpa)

La cara e vecchia "radio scarpa" funziona sempre. Molto spesso se parli con amici e parenti, troverai qualcuno che ha vissuto questo tipo di esperienze e, quindi, può esserti di aiuto.

Potete anche googolare, ma spesso i truffatori nascondono le notizie on line, o le camuffano con altre notizie.

Alla fine, il miglior sistema di sicurezza sei tu. Se qualcosa ti puzza, anche solo un po', fermati e ricordati che on c'è fretta che tenga, non c'è offerta che scada, non c'è emergenza che non possa aspettare dieci minuti per una verifica.

Ricorda: è meglio perdere un'occasione (quasi sempre falsa) che perdere i propri risparmi (sempre veri).

domenica 12 ottobre 2025

Acquisto della casa con l'intermediazione di un'agenzia immobiliare: quando pagare la provvigione

Oggi diamo uno sguardo al non sempre facile rapporto che si crea tra agenzia immobiliare e cliente, ed in particolare al compenso che spetta al professionista che mette in contatto le parti per l'acquisto di un immobile.

E' noto che, successivamente alla firma del contratto di mediazione, il rapporto tra mediatore e consumatore diviene difficoltoso e possono sorgere delle incomprensioni che sfociano in veri e propri contrasti, anche sotto il profilo della provvigione.

Abbiamo già tratto l'argomento, ma vi ricordiamo che l'art. 1755 del codice civile stabilisce che "Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o usi, sono determinate dal giudice secondo equità".

Il compenso al mediatore deve essere riconosciuto se ha influito in modo determinante nella conclusione dell'affare con la vendita dell'immobile (vedi qui), mentre nulla è dovuto se il mandato si è concluso e deve essere considerata come vessatoria la clausola che prevede il pagamento del professionista nel caso di vendita anche successiva alla fine del suo mandato (vedi qui).

La sentenza oggetto del nostro commento (Corte di Cassazione, Sezione II civile, n. 30801 del 6 novembre 2023) affronta il tema del diritto del mediatore immobiliare alla provvigione, ribadendo e precisando i principi in materia.

Come già esposto in precedenza, il Giudice di legittimità ribadisce che il diritto al compenso sorge soltanto nel momento in cui l’attività del mediatore conduce alla conclusione di un “affare” ai sensi dell’art. 1755 c.c., vale a dire quando tra le parti si costituisce un vincolo giuridico effettivo e vincolante

Non è sufficiente, dunque, che si sia raggiunto un accordo meramente preparatorio o una semplice intesa di carattere interlocutorio: occorre che l’accordo sia idoneo a produrre effetti giuridici concreti, come l’azionabilità in forma specifica o la possibilità di richiedere il risarcimento in caso di inadempimento.

La Cassazione ribadisce che l’attività del mediatore deve essere causalmente collegata alla conclusione di un accordo avente forza vincolante, mentre restano escluse dal diritto alla provvigione le trattative iniziali, gli scambi di manifestazioni di interesse o gli accordi privi di efficacia obbligatoria.

La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale volto a circoscrivere con precisione l’ambito del compenso spettante alle agenzie immobiliari, così come abbiamo già avuto modo di evidenziare con nostri precedenti interventi, rafforzando il principio per cui la provvigione trova giustificazione soltanto quando l’attività di mediazione si traduce nella conclusione di un contratto giuridicamente efficace e tutelabile.

Cassazione Civile - Sezione II^ sentenza n. 30801/2023

sabato 11 ottobre 2025

lunedì 6 ottobre 2025

E' arrivato l'arbitro assicurativo: si tratta di una novità positiva per i consumatori?

A partire dallo scorso 9 gennaio 2025 è ufficialmente operativo l’Arbitro Assicurativo, introdotto dal DM 6 novembre 2024, n. 215 e istituito presso l’IVASS e che dovrebbe, secondo le speranze dei fondatori, permettere una risoluzione più agevole delle controversie in materia assicurativa. 

Si tratta, infatti, di un nuovo strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR), pensato per offrire agli assicurati un’alternativa rapida ed economica al tribunale, ma che ad oggi non è stato ancora molto pubblicizzato.

Ad onor del vero, ad oggi risulta che l'organismo che dovrebbe risolvere le questioni inerenti i litigi in materia assicurativa non è ancora pienamente operativo, come si può leggere dal sito web "Attualmente non è possibile presentare ricorso all’AAS. L'operatività dell'AAS sarà dichiarata dall'IVASS con proprio provvedimento, che sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto.".

Riteniamo, comunque, interessante evidenziare le principali novità collegate al nuovo arbitro assicurativo (per accedere al sito web puoi cliccare qui).

domenica 5 ottobre 2025

La cartella clinica non può mentire! il chiarimento della Cassazione

La sentenza che vogliamo segnalare questa domenica (Cassazione penale n. 17647/2025) affronta un argomento molto delicato, ossia il dovere informativo che spetta al consumatore anche quando ha a che fare con i servizi sanitari.

Il consumatore deve essere informato anche in questi frangenti, ove la correttezza delle informazioni fornite dall'ospedale, o dal medico, assume il massimo rilievo considerando gli interessi in campo. 

La Cassazione, con la recente sentenza, ha voluto attribuire un carattere di concretezza al alla tutela dei consumatori di servizi sanitari, specificando che la cartella clinica redatta da un medico di un ospedale pubblico è un vero e proprio atto pubblico, il quale produce effetti incidenti su situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, non limitandosi a tutelare i rapporti tra soggetti privati.

La rilevanza del principio di cartella clinica = atto pubblico

Come pazienti, spesso ci troviamo in una posizione di vulnerabilità, in quanto al momento del ricovero o mentre siamo sottoposti a cure mediche, dipendiamo interamente dalla professionalità e dall'onestà degli operatori sanitari. 

La cartella clinica rappresenta l'unico documento ove viene descritta la vicenda sanitaria e da essa possono dipendere eventuali azioni legali, richieste di risarcimento o semplicemente la possibilità di comprendere cosa è realmente accaduto.

Il rischio è che questo documento non descriva, in modo chiaro e completo, la vicenda sanitaria che ha riguardato il paziente durante la sua permanenza presso l'ospedale, e quindi il valore delle dichiarazioni ivi incluse nella cartella clinica assumono un peso specifico più rilevante.

I diritti del paziente sono rafforzati, in quanto:

- Trasparenza totale: Il paziente non può accettare una cartella clinica "generica" o incomplete. Ogni evento significativo deve essere documentato con precisione e trasparenza.

- Verità senza scuse: La cartella clinica non può essere incompleta, in quanto le informazioni parziali od omesse configurano una responsabilità del medico.

- Responsabilità condivisa: Se più specialisti sono coinvolti nella tua cura, ciascuno deve documentare accuratamente la propria parte, senza "scaricare" responsabilità su altri colleghi.

In conclusione, la sentenza rappresenta un messaggio chiaro: la verità sui trattamenti medici non è negoziabile, e come consumatori abbiamo ora strumenti più solidi per far valere i nostri diritti quando qualcosa non va come dovrebbe.

Corte di Cassazione - Sez. penale - sentenza n. 17645/2025.

sabato 4 ottobre 2025

L’Antitrust rafforza la tutela dei consumatori digitali: poteri speciali e misure d’impatto

Nuovi poteri per l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) chiamata a sorvegliare il mercato digitale, verificando il rispetto delle regole per la tutela del consumatore.

AGCM viene dotata di nuove leve normative e strumenti concreti per agire con più incisività contro le pratiche scorrette e per tutelare chi acquista online—anche quando l’azienda coinvolta opera da oltre confine.


1. Le radici normative: Decreto “Asset” e “Decreto legislativo 185/2021” (ECN+)

Quali sono stati i passaggi che hanno portato ad ampliare i poteri dell'Antitrust?

a.- Il Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito nella Legge 9 ottobre 2023, n. 136 (noto come Decreto Asset), all’art. 1, comma 5, ha affiancato all’AGCM poteri storicamente rivolti solo al trasporto aereo—ma ora interpretati in termini generali per ogni mercato. In concreto, se un’indagine conoscitiva rileva “distorsioni alla concorrenza con pregiudizio per i consumatori”, l’Autorità può imporre “ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata” per correggere il mercato .

b.- Va ricordato inoltre il Decreto legislativo n. 185/2021, di recepimento della Direttiva UE 2019/1 (ECN+), che ha rafforzato il sistema nazionale di tutela della concorrenza, attribuendo all’AGCM poteri d’indagine, strumenti sanzionatori e maggiore indipendenza operativa 

c.- Il Consiglio di Stato, con parere del gennaio 2024, ha chiarito che tali poteri non sono circoscritti al settore aereo, ma si estendono a tutta l’economia, dove l’Autorità rilevi anomalie strutturali. Successivamente, l’AGCM ha avviato una consultazione (marzo 2024) e ha pubblicato una propria Comunicazione interna per attivare l’attuazione pratica dei nuovi poteri espandendo la portata delle sue azioni 

venerdì 3 ottobre 2025

Bonus Elettrodomestici 2025: guida pratica per ottenere i vantaggi fiscali

Nei prossimi giorni prende avvio l'iniziativa "bonus elettrodomestici" prevista con agevolazioni fiscali fino a 200 euro in favore dei consumatori, con validità prevista fino al 2027. Si tratta di uno sconto diretto in fattura al momento dell’acquisto, non di un rimborso successivo: quindi il risparmio è immediato in negozio.


(A) Chi ha diritto al bonus

  • Tutti i cittadini possono fare domanda.

L’importo varia in base all’ISEE:

- Sconto fino a 100 € (30% del prezzo) per chi ha ISEE superiore a 25.000 euro.

- Sconto fino a 200 € per chi ha ISEE pari o inferiore a 25.000 euro.


(B) Elettrodomestici acquistabili

Sono ammessi solo grandi elettrodomestici, prodotti in Europa e a basso consumo.

Inoltre, va rottamato l’elettrodomestico vecchio della stessa tipologia, con classe energetica inferiore.

Categorie ammesse e requisiti minimi:

- Lavatrici e lavasciuga → classe A o superiore

- Forni → classe A o superiore

- Cappe → classe B o superiore

- Lavastoviglie → almeno classe C

- Asciugabiancheria → almeno classe C

- Frigoriferi e congelatori → almeno classe D

- Piani cottura → conformi al regolamento UE n. 66/2014


(C) Come ottenere il bonus (passaggi pratici)

Il provvedimento attuativo prevede la domanda on line, attraverso la piattaforma PagoPa e Invitalia a cui il consumatore si deve iscrivere.

E' possibile avviare la procedura, ed ottenere il vantaggio, anche tramite App IO (come già avvenuto per altri bonus), con un procedimento collaudato ove viene richiesto l'invio dell’ISEE (controllato automaticamente con i dati INPS).

A seguito del controllo, ricevere un codice univoco da utilizzare al momento dell'acquisto, comunicandolo al rivenditore, il quale lo applica applica in fattura con riduzione immediata del prezzo finale.

Attenzione: per usufruire dello sconto è necessario consegnare il vecchio elettrodomestico (di classe inferiore) al negoziante: quest'ultimo si occuperà dello smaltimento.


(D) Documenti utili da preparare

Quali documenti devono essere preparati per ottenere lo sconto?

    a.- Documento d’identità e codice fiscale.

    b.- ISEE in corso di validità (Dichiarazione Sostitutiva Unica).

Eventuali documenti richiesti dal rivenditore per la rottamazione (es. dichiarazione di consegna).

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