venerdì 5 dicembre 2025
lunedì 1 dicembre 2025
Le false assicurazioni on line: informarsi per evitare la truffa
Negli ultimi anni i siti fraudolenti nel settore delle assicurazioni auto stanno diventando un problema serio. L’IVASS – l’Autorità che vigila sulle assicurazioni – ha già individuato centinaia di portali falsi che promettono polizze a prezzi stracciati ma che, in realtà, non valgono nulla.
Purtroppo esistono tecniche consolidate, mediante le quali il consumatore viene sollecitato all'acquisto di false polizze assicurative, a prezzi stracciati, attraverso falsi documenti.
Ciò accade, in particolare, per le polizze RCA, ove il consumatore stipula la polizza online o al telefono, paga il premio e riceve documenti che sembrano in tutto e per tutto autentici.
Quando l'automobilista scopre la truffa? in caso di controllo su strada o, peggio ancora, dopo un incidente, scopre di non avere alcuna copertura.
I rischi concreti per chi cade nella trappola
Quali sono i rischi per coloro che guidano con una assicurazione falsa?
(a) Multe salatissime: guidare senza assicurazione comporta sanzioni da 866 a oltre 3.400 euro, oltre al sequestro del veicolo.
(b) Danni da pagare di tasca propria: se si provoca un incidente, ogni spesa – dalle riparazioni alle cure mediche – resta a carico del responsabile.
(c) Recupero delle somme dal Fondo Vittime della Strada: anche se le vittime vengono inizialmente risarcite dal Fondo, quest’ultimo poi si rivale sul truffato, chiedendo indietro tutti i soldi.
Come si presentano queste truffe
Usualmente, l'offerta di assicurazioni RCA false transita attraverso siti internet e social network (Facebook, Instagram, ecc.): il truffatore cerca di usare canali alternativi, considerando che l'IVASS, autorità garante, tende a censurare i siti web fasulli in modo sempre rapido.
Uno dei punti forti delle polizze truffe è l'offerta di prezzi troppo bassi per essere veri, studiati per attirare chi cerca di risparmiare.
In secondo luogo, il nome utilizzato è simile alle compagnie più famose, al fine di confondere il consumatore.
Infine, le comunicazioni tra il truffatore e la vittima avviene tramite WhatsApp o telefono con proposte aggressive e tempi di decisione rapidissimi.
I consigli pratici per non farsi fregare
Quali consigli per evitare la truffa?
In primo luogo, devi verificare se la compagnia promotrice dispone dell'autorizzazione a svolgere attività di intermediazione assicurativa.
Prima di sottoscrivere un contratto e pagare, puoi controllare se la compagnia è presente negli elenchi ufficiali dell’IVASS (clicca qui).
In secondo luogo dovete diffidare delle offerte troppo vantaggiose: se vi viene proposta una polizza RCA a metà prezzo rispetto alla media di mercato è quasi certamente una truffa.
Altro suggerimento: se il contatto è un sito web senza indirizzo fisico, senza numero fisso o con email generiche (tipo Gmail o Yahoo), deve suonare un campanello d’allarme perché forse l'offerta è farlocca.
Non guasta, sotto questo profilo, dare uno sguardo alla recensioni on line, anche se anche queste potrebbero essere inventate attraverso falsi account.
domenica 30 novembre 2025
La mediazione sospende il termine per l'impugnazione della delibera condominiale
Anche questa domenica trattiamo una questione relativa ai rapporti condominiali, argomento molto caro ai lettori di questo blog, anche perché sono molti i contrasti che emergono nei rapporti tra condomini.
Il principio emerso dalla sentenza oggetto del nostro intervento è che occorre prestare molta attenzione al termine entro il quale impugnare una delibera condominiale, in quanto il termine è molto breve anche quando c'è di mezzo una mediazione civile.
- Impugnazione di una delibera condominiale: 30 giorni dalla comunicazione (art. 1137 c.c.)
Chi vuole contestare una delibera dell’assemblea condominiale (ad esempio per errori nel bilancio, modalità di convocazione o gestione delle spese) ha solo 30 giorni di tempo dall’assemblea o dalla comunicazione del verbale (art. 1137 c.c.).
Come è noto, si tratta di un termine perentorio, cosicché se non si agisce entro tale spazio temporale non si può più fare nulla.
- La mediazione civile (D. Lgs. n. 28/2010) - avvio della procedura obbligatorio - sospensione termine di impugnazione
E' noto che dal 2010 la materia condominiale è soggetta a mediazione obbligatoria: prima di andare in tribunale, occorre tentare un accordo davanti a un organismo di mediazione.
La domanda di mediazione sospende il termine di decadenza, ma – come ha ribadito il Tribunale di Bari (sentenza n. 3025/2025) – non per sempre.
La sospensione ha la durata di 3 mesi (prorogabili a 6 se tutte le parti sono d’accordo).
Scaduto questo termine, riprende a decorrere il conto alla rovescia: entro i successivi 30 giorni bisogna depositare il ricorso in tribunale, anche se la mediazione non è ancora formalmente chiusa.
- Il Tribunale di Bari: sentenza n. 3025/2025
Il caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Bari prende le mosse dall'impugnazione di una delibera assembleare da parte di due condomini, contrari a quanto deciso durante l'assemblea condominiale.
I due condomini avevano impugnato la delibera assembleare del 30 aprile 2021, sollevando vari vizi di forma e sostanza, avviando la mediazione il 1° giugno 2021, depositando il ricorso in tribunale solo il 29 giugno 2022, cioè ben 14 mesi dopo la delibera.
E' evidente che il giudice, accertato il palese ritardo nella proposizione dell'impugnazione della delibera, si è visto costretto a dichiararne la inammissibilità, con condanna degli attori a pagare oltre 7.500 euro di spese legali.
La lezione da questa sentenza è chiara: non basta avviare la mediazione per essere sicuri dell'effetto sospensivo per l'impugnazione.
Se la mediazione non si conclude entro il termine di legge, bisogna depositare il ricorso entro 30 giorni dalla scadenza del periodo massimo (3 o 6 mesi): se non rispetti questo termine, perdi il diritto di impugnare, anche se la delibera è palesemente viziata.
Tribunale di Bari - sentenza n. 3025/2025
sabato 29 novembre 2025
Bolzano: anche nel 2026 l'agevolazione per il mutuo prima casa
| Fonte: comunicato stampa 31 ottobre 2025 |
“Sono lieta che con il mutuo agevolato abbiamo creato questo terzo pilastro nell’ambito delle agevolazioni edilizie. Con la decisione odierna viene ora attuato come misura centrale della Riforma Abitare. Esso consiste in condizioni di interesse attrattive, che abbiamo negoziato con le banche locali, e in un contributo provinciale concesso annualmente al mutuatario”, così l'assessora provinciale all'Edilizia abitativa Ulli Mair riassume la nuova misura.
In questo modo la Provincia autonoma di Bolzano contribuisce al raggiungimento di uno degli obiettivi principali della Riforma Abitare, ovvero il sostegno finanziario alle cittadine e ai cittadini altoatesini che desiderano acquistare un alloggio. Anche perché il mutuo agevolato è cumulabile con i contributi già esistenti per la costruzione, l'acquisto o il risanamento della casa di proprietà, nonché con il modello Risparmio Casa.
A partire dal 1° gennaio, i tre maggiori istituti bancari altoatesini (Federazione Cooperative Raiffeisen, Sparkasse e Volksbank) potranno offrire il mutuo agevolato. Lo potranno offrire anche tutte le altre banche che stipuleranno un accordo in tal senso con la Provincia.
I criteri approvati dalla Giunta provinciale il 31 ottobre regolano, tra l'altro, i requisiti per la concessione del mutuo, le sue caratteristiche e il contributo provinciale che viene erogato annualmente ai mutuatari.
venerdì 28 novembre 2025
lunedì 24 novembre 2025
domenica 23 novembre 2025
Il bilancio redatto dall'amministratore del condominio deve essere chiaro e trasparente
Torniamo a trattare, con il presente intervento, di rapporti di condominio e dei diritti/obblighi esistenti tra il singolo condomino e l'amministratore.
L'occasione ci viene offerta dalla sentenza del Tribunale di Napoli del 20 settembre 2023, provvedimento che ha unito due questioni che, nella vita condominiale, ricorrono spesso: da un lato la trasparenza dei bilanci e il diritto dei condòmini a poterli capire, dall’altro l’obbligo di passare per la mediazione civile prima di andare in tribunale.
Il caso riguardava
l’approvazione del bilancio consuntivo 2019. Un condomino aveva impugnato la
delibera sostenendo che i conti non tornavano, perché non erano state
correttamente contabilizzate somme da lui versate per lavori straordinari. Il
condominio si è difeso eccependo la tardività dell’impugnazione: secondo loro,
il condomino non aveva rispettato i 30 giorni previsti dall’articolo 1137 del
codice civile.
Su questo punto, il Tribunale è stato chiaro. Oggi non ci sono più dubbi: se la legge impone di tentare la mediazione prima di andare in giudizio, la presentazione della domanda di mediazione interrompe il termine di decadenza. Il conteggio dei giorni si sospende e ricomincia a decorrere solo dopo la conclusione del procedimento di mediazione. Insomma, la mediazione non è un ostacolo che rischia di far decadere i diritti del condomino, ma uno strumento necessario e che tutela chi agisce, purché si muova nei tempi giusti. È un chiarimento importante, perché in passato c’era chi sosteneva il contrario e temeva che i 30 giorni potessero “scadere” durante la mediazione.
Passando al merito, il Tribunale ha confermato che il rendiconto condominiale deve essere redatto in maniera chiara, intellegibile e verificabile, secondo quanto stabilisce l’articolo 1130-bis del codice civile. Non basta approvarlo in assemblea a colpi di maggioranza: se i conti sono incompleti o confusi, la delibera può essere annullata. È vero che l’amministratore non è obbligato ad allegare ogni singola fattura all’avviso di convocazione, ma deve comunque garantire ai condòmini la possibilità di avere accesso ai documenti e, soprattutto, deve presentare un bilancio corredato da una nota esplicativa che renda comprensibili le spese. Nel caso in esame, quella nota mancava e le scritture non consentivano di ricostruire con trasparenza le voci contabili.
La decisione di Napoli, quindi, manda un messaggio duplice. Ai condòmini dice: avete diritto non solo a essere convocati e a votare, ma anche a capire davvero come vengono gestiti i vostri soldi. All’amministratore ricorda che il bilancio non è una formalità: se non è chiaro, rischia l’annullamento della delibera e persino la propria revoca.
Sul piano processuale, la sentenza conferma poi il ruolo centrale della mediazione civile nelle liti condominiali. Non si tratta di un passaggio di rito, ma di un vero filtro che condiziona la procedibilità della causa. È bene che i condòmini lo sappiano: se vogliono impugnare una delibera, non possono saltare la mediazione; e allo stesso tempo possono stare tranquilli che l’avvio tempestivo di questo procedimento tutela i loro diritti da ogni decadenza.
Di seguito, il provvedimento del Tribunale di Napoli del 20 settembre 2023
sabato 22 novembre 2025
Gli Etf diventano attivi, cioè rischiosi e opachi come tutti gli altri strumenti
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| Fonte: Il Fatto Quotidiano 17 agosto 2025 |
A molti ciò appare positivo, perché i gestori che scelgono in che titoli investire mediamente fanno peggio. Di regola, come ripeteva l’ufficio studi di Mediobanca, “distruggono ricchezza”. Meglio affidarsi a un automatismo cieco che a qualcuno chi si crede più furbo del mercato e inoltre può approfittare dei soldi affidatigli per fare favori a questo o a quello.


