venerdì 16 maggio 2025

lunedì 12 maggio 2025

Prelievo forzoso. Per il riarmo l’Ue non prenderà i risparmi sui c.c. In arrivo, però, le solite trappole

Fonte: Il Fatto Quotidiano
31 marzo 2025
Ha destato preoccupazioni la notizia che l’Unione Europea vorrebbe utilizzare l’enorme massa di denaro giacente sui conti bancari “per finanziare i suoi obiettivi strategici” fra cui le spese militari. In Rete, ma anche su qualche giornale, si è letto che i conti correnti verranno saccheggiati per l’acquisto di armi o altro. Messo in questi termini, l’allarme è del tutto infondato. Ciò non toglie che sussistano alcuni rischi reali, ma al riguardo occorre fare due discorsi nettamente diversi.

Da un lato, sull’immediato, ci sono venditori di investimenti, porta a porta o allo sportello, che hanno preso subito la palla al balzo. Dando credito alle voci più allarmistiche, cercano di spaventare chi ha parecchi soldi sul conto. “Lei rischia che la von der Leyen glieli porti via. Ne metta almeno la metà al sicuro in un fondo o meglio in una polizza vita”, più o meno questo è il discorso che fanno. Com’è poi strutturale nel settore, ricorrono a ogni genere di menzogne, ma solo a voce, per rifilare i peggiori investimenti che possono vendere.

In realtà i risparmiatori non corrono nessun pericolo che l’Ue o lo Stato italiano dirotti a suo piacimento soldi dai loro conti, in banca o alla Posta.

domenica 11 maggio 2025

La Cassazione dice basta al fideiussore/consumatore - abusiva la clausola di rinuncia ex art. 1957 c.c.

La Cassazione torna sulla questione relativa al prestatore di fideiussione, il quale deve ottenere tutte le tutele previste dal Codice del consumo, laddove non sia un professionista (vedi anche qui).

Con l’ordinanza n. 27558/2023, la Terza Sezione Civile della Cassazione ha deciso di affrontare la questione relativa alla clausola contenuta nei contratti bancari di fideiussione e che contiene una deroga all’art. 1957 c.c..

E' noto, infatti, che i modelli dei contratti bancari prevedono la dichiarazione di rinuncia del fideiussore alla "rinuncia" al termine semestrale previsto ex art. 1957 c.c. consentito al creditore per agire verso il debitore principale, presupposto per l'azione verso il fideiussore.

Trattasi di una clausola standard, la cui deroga limita fortemente il fideiussore, al quale viene preclusa una forma di tutela prevista dal codice civile, ossia quella di vedere estinta la propria garanzia se il creditore non si attiva in tempo.

La Suprema Corte ha ritenuto di tutelare il fideiussore, laddove sia qualificabile come consumatore, considerando vessatoria la clausola che preveda la rinuncia al 1957 c.c.

Ma chi è il fideiussore-consumatore?

Si tratta, nella maggioranza dei casi, di un parente che presta la firma per aiutare un debitore originario, ma che non opera in modo professionale, ovverosia presta la garanzia per ragioni estranee alla propria attività economica o professionale.

Ed in tutte queste circostanza, la clausola contrattuale che priva il fideiussore-consumatore del termine di cui all’art. 1957 c.c., senza specifica trattativa individuale, è abusiva e quindi nulla, ex art. 33 Cod. Consumo così come chiarito dalla Cassazione: Una siffatta clausola si appalesa allora senz’altro deponente per l’assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all’art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l’effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l’esclusione dell’applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo (…)”

Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ. Ordinanza n. 27558/2023 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

sabato 10 maggio 2025

Energia elettrica meno cara: il 30 giugno 2025 scade il termine per diventare "clienti vulnerabili"

Il recente aumento dei costi dell'energia elettrica sta rendendo necessario un maggior controllo delle tariffe richieste alle fasce economiche più deboli, o particolare tutela delle posizioni più svantaggiate.

In tale ottica, l'Autorità di regolazione del mercato sta incentivando il passaggio di alcune categorie di consumatori tra i cosiddetti “clienti vulnerabili”. 

Una categoria protetta che gode di condizioni economiche e contrattuali più favorevoli, pensata per tutelare chi si trova in una situazione di fragilità.

Abbiamo già trattato l'argomento nel blog, ma vi ricordiamo che c’è tempo fino al 30 giugno 2025 per fare richiesta. 

Come fare per diventare cliente vulnerabile?

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha individuato in modo specifico quali sono le categorie che possono rientrare tra i clienti vulnerabili e che devono rispettare almeno una delle seguenti condizioni:

  • Hanno più di 75 anni;
  • Sono in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio percettori di bonus sociale luce e gas);
  • Sono disabili ai sensi della legge 104;
  • Vivono in strutture abitative di emergenza (per calamità o eventi straordinari);
  • Hanno bisogno di apparecchiature elettromedicali salvavita.

lunedì 5 maggio 2025

Vendita on line biglietti Colosseo: arriva la sanzione di AGCM

Fonte: comunicato stampa
8 aprile 2025
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per quasi 20 milioni di euro la Società Cooperativa Culture (CoopCulture) e gli operatori turistici Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited e Musement S.p.A. L’istruttoria era stata avviata a luglio 2023 dopo che l’Antitrust aveva raccolto vari elementi informativi che evidenziavano la sostanziale impossibilità di acquistare online biglietti per l’ingresso al Parco Archeologico del Colosseo.

L’Autorità ha irrogato a CoopCulture, che ha gestito dal 1997 al 2024 il servizio ufficiale di vendita dei biglietti per l’accesso al Colosseo, una sanzione amministrativa pecuniaria di 7 milioni di euro, perché ha contribuito, in piena consapevolezza, al fenomeno della grave e prolungata indisponibilità dei biglietti di ingresso per il Colosseo a prezzo base. In particolare CoopCulture, da un lato, non ha adottato iniziative adeguate per far fronte all’accaparramento dei titoli di accesso con metodi automatizzati; dall’altro, ha riservato significativi quantitativi di biglietti alla vendita abbinata alle proprie visite didattiche, da cui traeva rilevanti benefici economici. Essa ha così costretto i consumatori a rivolgersi a tour operator e a piattaforme che rivendevano biglietti abbinati a servizi aggiuntivi (ad esempio guida turistica, pick up, salta fila) e a prezzi notevolmente più alti.

domenica 4 maggio 2025

Tentata frode in commercio - Cassazione tutela il consumatore

Ci capita, di tanto in tanto, di proporre dei commenti a provvedimenti della Cassazione che, all'apparenza, esulano dalle tematiche affrontate con questo blog.

E' questo il caso, dove ci spingiamo a proporvi la sentenza n. 36684/2023 della Cassazione penale, provvedimento che affronta il reato di tentata frode in commercio.

La sentenza della Suprema Corte conferma la tutela anticipata del mercato e del consumatore che viene garantita attraverso il reato di frode in commercio e quello del tentativo di frode e quindi, utilizziamo questo provvedimento anche per analizzare l'istituto previsto dal codice penale.


- Frode in commercio (art. 515 c.p.) e tentativo di reato

Il reato di frode nell’esercizio del commercio, previsto all’art. 515 del codice penale, punisce chi, nell’esercizio di un’attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità. 

La finalità della norma è quella di tutelare la correttezza dei rapporti commerciali e, indirettamente, anche gli interessi dei consumatori, garantendo loro che le informazioni ricevute all'atto dell'acquisto di un bene corrispondano alla realtà.

Il tentativo di reato consiste in ogni condotta che sia finalizzata a porre in essere il reato, senza che questo, però, si perfezioni.


- La vicenda

Nel caso di specie, l'accusa mossa verso l'imputato è quella di, in concorso con altri, aver modificato e sofisticato vini (utilizzando sostanze vietate come cisteina, acido solforico, sale rosa ecc.). Il prodotto alterato è stato, in seguito, custodito presso i propri magazzini dell'azienda agricola, avviando l'attività di imbottigliamento per la successiva vendita ai consumatori. 

La difesa dell'imputato ha contestato l'accusa sollevata, affermando che il reato non si sarebbe mai configurato, in quanto il vino alterato non era stato ancora posto in commercio, ma solo stoccato in cantina. Tale carenza esclude sia il reato di frode che quello di tentativo di frode in commercio.


- La Cassazione

La Corte di Cassazione ha respinto le difese svolte dall'accusato, che ai fini della configurazione del tentativo di frode in commercio è sufficiente la detenzione nel magazzino del vino alterato, con le false indicazioni di provenienza e qualità. 

Tale condotta è sufficiente a rappresentare in modo idoneo ed univoco, l'intenzione dell'autore di immettere nel commercio il prodotto, risultando del tutto irrilevante che vi sia un effettivo il contatto con il consumatore o l'esposizione per la vendita, soprattutto nelle vendite all'ingrosso, ai fini dell'integrazione del tentativo di frode.

La mera detenzione del prodotto alterato, quindi, è sufficiente a determinare il reato di tentata frode in commercio, rappresentando la volontà dell'autore del reato di voler porre in essere la condotta sanzionata sotto il profilo penale.

E' evidente che l'applicazione di questa norma garantisce la tutela preventiva in favore del consumatore, in quanto il comportamento incriminato non inizia solo al momento della vendita, ma anche prima, nella fase di preparazione e stoccaggio dei beni destinati al mercato. Questo principio amplia l’area della protezione legale dei consumatori (ma anche dei venditori onesti) contro le frodi.

Sotto altro profilo, la sentenza rappresenta un ulteriore esempio di tutela della qualità e della trasparenza delle informazioni fornite al consumatore: il vino sofisticato contiene  sostanze vietate e mina, nel medio/lungo termine, la fiducia dei consumatori, danneggiando il mercato.

Cassazione Penale - sentenza n. 36684/2023. (visibile con browser Opera - VPN attivo)

sabato 3 maggio 2025

"Shrinkflation": il 1° ottobre 2025 dovrebbero entrare in vigore le nuove regole per tutelare i consumatori

Lo scorso 1° aprile sarebbero dovute entrare in vigore nuove regole che dovrebbero, o almeno così si spera, limitare quel fastidioso fenomeno che si è sviluppato negli ultimi anni, ossia la riduzione della quantità con mantenimento invariato del prezzo.

L'entrata in vigore della novità normativa è stata, a seguito di un intervento dell'Unione europea, rinviata al 1° ottobre 2025, al fine di discuterne alcune modifiche volte a tutelare i consumatori senza danneggiare il mercato.

Stiamo parlando della c.d. shrinkflation (sgrammatura) (vedi qui) e consiste in una pratica commerciale attraverso la quale l'azienda mantiene invariata l'immagine del prodotto (il packaging) e il prezzo, ma riduce la quantità del prodotto.

Di fatto, questa condotta poco trasparente comporta un aumento camuffato del prezzo che non viene reso noto al consumatore.

Lo abbiamo notato notato tutti al supermercato, ma il settore dove sta avendo un impatto molto diffuso è quello, cosmetico e della detergenza, ove si possono notare confezioni che, all'apparenza sono uguali, ma contengono una minore quantità.

Proprio al fine di limitare tale fenomeno, la legge 193/2024 ha previsto una regolamentazione volta a limitare la condotta commerciale, garantendo maggior trasparenza verso i consumatori.

venerdì 2 maggio 2025

lunedì 28 aprile 2025

Mutui a tasso fisso, variabile e altre formule: qual è il più conveniente?

Fonte: Open
7 marzo 2025
Professor Scienza, i tassi d’interesse continuano a scendere, ormai convengono i mutui a tasso variabile?

Non la metterei in termini così semplici. Bisogna fare un discorso sui rischi e non solo sull’apparente convenienza economica ai livelli dei tassi del momento. 

I normali mutui sulla casa a tasso variabile sono più rischiosi anche per la struttura del piano di rimborso, detto alla francese.

Il problema è l’anatocismo, che alcuni imputano a tali piani di ammortamento?

No, quelli sono discorsi complottisti. La questione è un’altra. Le rate dei mutui per finanziare l’acquisto della casa sono programmate per essere uguali, cosa in sé sensata. Ma ciò funziona perfettamente coi mutui a tasso fisso, mentre con quelli a tasso variabile possono poi aumentare o diminuire al muoversi del parametro di indicizzazione, spesso l’euribor.

Ma chi sceglie il tasso variabile, questo lo sa e l’accetta.

Sì, ma pochi gli spiegano che se i tassi s’impennano, non è lo stesso per tutte le rate. Le prime rate salgono molto, le ultime quasi niente. Infatti le prime rate sono composte più da interessi e meno da rimborsi. Per cui uno valuta la rata che può pagare e poi di colpo essa aumenta anche del 40-50%, mettendolo in gravi difficoltà.

Quindi è meglio scegliere il tasso fisso?

Ci sono anche altre soluzioni. Innanzi tutto la formula del tasso variabile con cap, ovvero con un tetto. Il contratto prevede un limite massimo per il tasso applicato di mese in mese o di semestre in semestre. Così la rata non può andare alle stelle. Ciò si paga accollandosi una maggiorazione (o spread) più alta rispetto al parametro di indicizzazione. Non è il colmo della trasparenza.

È la soluzione che consiglia?

No, c’è n’è un’altra ancora migliore, volendo puntare su tassi alla lunga in calo, seppure con alcuni saliscendi. È il mutuo a tasso variabile ma rata fissa. Se i tassi salgono, la rata resta ferma ma il piano di rimborso finisce dopo. Ciò è meno grave. Un allungamento del mutuo si sopporta più facilmente rispetto a un improvviso forte aumento della rata. Solo se i tassi salgono molto, cresce anche la rata e non solo la durata. Ma le banche, più per pigrizia che altro, tendono a non proporre neppure tale formula. I mutui casa non sono semplicissimi, anche se meno complicati degli investimenti o della previdenza. Ho preparato un form di Google per verificare quanto uno ne sa.

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